Reclami

MAWDY SERVICES S.p.A. informa il contraente che:

a. ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi alle Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente, rivolgendosi alle seguenti funzioni:

  • MAWDY SERVICES – Ufficio Reclami – Strada Trossi, 66 – Verrone (BI); PEC ufficio.reclami@cert.mawdyservices.it; e-mail ufficio.reclami@mawdy.com; fax numero +39 015 2558156;
  • Verti Assicurazioni S.p.a. – Ufficio Reclami – Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI); fax 02 21725041; e-mail reclami@verti.it; telefono 02 21092092;
  • MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Ufficio Reclami – Strada Trossi, 66 – Verrone (BI); PEC ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it; e-mail ufficio.reclami@mawdy.com; fax numero +39 015 2558156.

I reclami dovranno contenere:

  • nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico;
  • il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell’evento;
  • individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
  • ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze.

Il reclamante riceverà una risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

In caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni o qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio Tutela Utenti – Via del Quirinale, n. 21 – 00187 Roma (Italia), fax +39 06 42 133 745 o +39 06 42 133 353, PEC ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere, oltre a quanto sopra indicato, copia del reclamo presentato all’intermediario o all’impresa preponente e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, e dovranno essere effettuati secondo il modello reperibile sul sito dell’Ivass al link http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf

b. il reclamante potrà anche avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie dalla normativa vigente, e in particolare:

  • mediazione: le parti si avvalgono dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa,
    come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell’introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
  • negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014;
  • arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della controversia ad arbitri nominati dalle parti.

Mediazione
Ai sensi del Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28, per Mediazione si intende l’attività svolta da un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il Mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del medesimo servizio.

La mediazione avviene presso l’Organismo di Mediazione, ossia l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione.

Il predetto Decreto Legislativo ha reso obbligatorio l’esperimento del tentativo di mediazione come condizione pregiudiziale obbligatoria per accedere all’eventuale giudizio successivo per le controversie in materia, tra le altre, di contratti assicurativi.

Nel caso un assicurato intenda presentare richiesta di mediazione nei confronti di MAWDY SERVICES S.p.A., deve depositare la relativa istanza presso un Organismo di Mediazione dell’elenco allegato sul sito del Ministero di Giustizia.

All’atto di deposito della richiesta presso l’Organismo di Mediazione si dovrà indicare il seguente indirizzo per l’inoltro della richiesta tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

MAWDY SERVICES S.p.A.
Strada Trossi, 66
13871 Verrone (BI)
oppure l’indirizzo di posta di MAWDY SERVICES S.p.A.: info@cert.mawdyservices.it

Negoziazione assistita
È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti.

La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo

Il procedimento comincia con l’informativa da parte dell’avvocato al proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

La parte che sceglie di affidarsi alla nuova procedura invia alla controparte, tramite il proprio legale, invito a stipulare la convenzione di negoziazione.

Se l’invito è accettato, si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria, la quale può avere esito positivo o negativo. In quest’ultimo caso, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo. Nel primo caso, invece, quando l’accordo è raggiunto, lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono che certificano sia l’autografia delle firme sia la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Arbitrato
Laddove espressamente previsto dal contratto di assicurazione, è una procedura che consente alle parti di definire alcune tipologie di controversie devolvendone la soluzione a consulenti tecnici competenti in materia nominati da ciascuna di esse.